Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categoria di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti sicritti al Registro dei Revisori Legali.
L'organo di controllo:
I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.a. e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. La Funzione di componente dell'organo di controllo è icompatibile con quella di componente del C.d.a. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Si precisa che alla data odierna, alla Fondazione non è ancora applicabile la normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore in quanto non ancora operativo il R.U.N.T.S., l'iscrizione al quale, determinerà l'effettiva acquisizione della qualifica di E.t.s. e la contestuale inefficacia delle norme correlate alle Organizzazioni Non Lucrative ad Utilità Sociale tuttora vigenti.
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